Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25446 del 03/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25446 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTINI GIANLUCA N. IL 23/11/1985
avverso la sentenza n. 20/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

……………..

Data Udienza: 03/07/2014

n.95 ricorrente FORTINI Gianluca

Motivi della decisione

Deve giudicarsi

manifestamente infondato e quindi inammissibile il

epigrafe resa dal Tribunale di Ferrara a conferma di quella di primo grado
emessa dal Giudice di pace di Ferrara che, per quanto in questa sede rileva, lo
dichiarò responsabile del delitto di cui all’art. 590, comma 3 0 cod.
pen.,comnnesso in Bondeno il 22 maggio 2006, condannandolo per l’effetto, alla
pena ritenuta di giustizia, oltreché al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile, con esclusione dell’applicazione dell’art. 35 D.I.vo n.274
del 2000 e delle attenuanti generiche.
Lamenta l’imputato la violazione della disposizione di legge testè citata nonché
dell’art. 62-bis cod. pen.
Con memoria pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2014, il difensore, contestata
l’inammissibilità del ricorso rilevata in sede di esame prelinninare,ha insistito per
la trattazione in pubblica udienza, eccependo peraltro l’estinzione del reato, per
sopravvenuta prescrizione.
Il Tribunale di Ferrara, con motivazione ineccepibile ed appropriata ( e quindi
insindacabile in questa sede ) ha dato contezza di aver seguito l’insegnamento di
questa Corte in punto all’applicazione della invocata causa di non punibilità sul
rilievo della non raggiunta esaustività del risarcimento del danno, in ragione della
lunga invalidità di 190 giorni, patita dalla parte offesa e dei numerosi interventi
chirurgici dalla stessa subiti in conseguenza dell’incidente causato dall’imputato (
Sez. 4 n.36516/2008; Sez. 4 n.27439/2008; Sez. 5 n.45355/2008; Sez. 4
n.5507/2012). Ed ha altresì ribadito il diniego delle attenuanti generiche, non
potendo trovare spazio una ulteriore valutazione positiva della condotta
processuale dell’imputato oltre alla già benevola scelta di irrogare la pena
pecuniaria a fronte di fatto di non modesta offensività.
La declaratoria di prescrizione è prelusa dalla rilevata inammissibilità del ricorso
( S.U. n. 32 /2000).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

ricorso proposto dall’imputato, tramite il difensore, avverso la sentenza di cui in

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA