Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25445 del 08/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25445 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: MONACO MARCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AA
avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
Data Udienza: 08/05/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 03/07/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 31/03/2016, nei
confronti di AA in relazione al reato di cui all art. 640 CP
1. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi:
vizio di motivazione con riferimento alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; violazione
di legge quanto agli artt. 133 e 640 cod. pen..
2. Il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
La pena è determinata in misura minima, quanto alla reclusione, e di gran lunga inferiore alla pena
media, quanto alla multa.
La motivazione dei giudici di merito è sul punto pertanto incensurabile in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 8/05/2018
Il primo motivo è generico e privo di specificità.