Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25445 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25445 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAFURI OSMAN N. IL 12/03/1970
avverso la sentenza n. 3296/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.94 ricorrente GAFURI OSMAN
Motivi della decisione
Deve giudicarsi
manifestamente infondato e quindi inammissibile il
ricorso proposto dall’imputato, tramite il difensore, avverso la sentenza di cui in
Modena che lo dichiarò responsabile del delitto di cui all’art. 590 commi 1,2 e 3
cod. pen.,commesso in Modena il 25 ottobre 2005 in danno di Mei Antonio
Giovanni, condannandolo, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
Lamenta l’imputato la violazione degli artt.159,160 e 161 cod.proc.pen. nonchè
vizi della motivazione della sentenza impugnata, in punto alla ritenuta
esclusione della nullità della notifica dell’avviso ex art.415-bis codice di rito e
conseguentemente del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.
La Corte d’appello di Bologna ha dato atto, con motivazione ineccepibile, in
corretta applicazione della normativa di riferimento, dell’erroneità della proposta
eccezione attesa l’assoluta legittimità della notifica dell’atto eseguita a’ sensi
dell’art. 161, comma 4 0 cod. proc.pen. ,avendo l’ufficiale postale attestato, in
sede
di
notifica
all’imputato
dell’avviso
ex
art.415-bis
cod.
proc.pen.,l’impossibilità di procedere alla consegna dell’atto, attesa l’irreperibilità
dell’imputato al domicilio eletto; donde la legittimità della consegna al difensore.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2014.
epigrafe,resa a conferma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di