Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25444 del 23/05/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25444 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
A.A.
B.B.
C.C.
D.D.
E.E.

avverso la sentenza del 17/12/2012 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Massimo Krogh, Maurizio Milan e Maurizio Filiacci, che
hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei rispettivi
assistiti.

Data Udienza: 23/05/2014

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RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17 dicembre 2012 la Corte d’appello di Venezia confermava, per
quanto qui di interesse, la condanna di A.A.,B.B.,
C.C., D.D. e E.E. per i reati di bancarotta fraudolenta
patrimoniale loro rispettivamente contestati e commessi nella gestione della San

pronunzia di primo grado, la Corte distrettuale escludeva invece l’aggravante di cui
all’art. 219 comma 1 legge fall. riconosciuta precedentemente a carico dello B.B. e
del C.C. e dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei
confronti di quest’ultimo per l’ulteriore reato contestatogli di falso in atto pubblico,
provvedendo conseguente a rideterminare le pene irrogate ai menzionati imputati.
La vicenda riguarda due serie di condotte distrattive poste in essere, rispettivamente,
sui beni immobili e sulle aziende della fallita, che nella prospettiva accusatoria accolta
dai giudici del merito sarebbero stati alienati senza corrispettivo, i primi, dal C.C.,
dallo B.B. e da Perlini Flaviana (non ricorrente) e le seconde dallo A.A. in
concorso con il D.D. e il E.E..

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati sunnominati.
2.1 II ricorso presentato a firma congiunta dallo A.A. e dall’avv. Filiacci
propone cinque motivi.
2.1.1 Con il primo viene eccepita la nullità conseguente all’omessa citazione
dell’imputato per il giudizio d’appello discendente dall’incertezza assoluta sulla data di
comparizione, rilevandosi in proposito come, dopo aver dichiarato la nullità della
notifica dell’originario decreto di citazione, la Corte distrettuale avesse disposto che lo
stesso venisse nuovamente notificato in carcere allo A.A. congiuntamente al
verbale d’udienza. Quest’ultimo però non conteneva l’indicazione delta data a cui era
stato disposto il rinvio del processo, presente invece in separata ordinanza mai giunta a
mani dell’imputato, né tale data poteva essere eventualmente ricavata dal medesimo
dall’ordine di traduzione per la nuova udienza in quanto mai emesso per l’udienza del
25 giugno 2012 a cui era stato disposto il rinvio. Il ricorrente rileva inoltre, con il
secondo motivo, come l’eccepita nullità non potrebbe ritenersi sanata dalle successive
notifiche all’imputato dei rinvii che la citata udienza del 25 giugno ha subito per
impedimento dei difensori, in quanto con le stesse non sarebbe stato contestualmente
notificato anche alcun atto contenente la formale contestazione del reato ascritto in
violazione dell’art. 429 comma 1 lett. c) c.p.p.

Giacomo s.r.l. dichiarata fallita il 13 settembre 2000. In parziale riforma della

2.2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 603 c.p.p. in
relazione alla denegata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ad oggetto
l’acquisizione di prova documentale sopravvenuta al giudizio di primo grado costituita
dalle sentenze civili pronunziate in favore della curatela fallimentare a seguito delle
rivendiche esperite dalla medesima sui beni distratti, evidenziando in proposito la
decisività delle medesime e l’illegittimità dei motivi frapposti dalla Corte distrettuale per
respingere la produzione difensiva, ritenuta tardiva ed inammissibile.

correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo di bancarotta
in capo all’imputato, nonostante questi abbia invece agito perseguendo l’esclusivo fine
di consentire la reintegrazione del patrimonio sociale leso dalle azioni fraudolente del
C.C. e dei suoi sodali, profilo sul quale la Corte distrettuale avrebbe motivato sulla
base di premesse fattuali erronee o illogiche. Con il quinto motivo vengono infine
eccepite l’erronea qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta anziché semplice
e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella prevista dall’ultimo
comma dell’art. 219 legge fall.
2.2 II ricorso del C.C. articola tre motivi.
2.2.1 Con il primo viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado derivata
dall’irregolare composizione del collegio giudicante alle udienze dell’8 novembre 2007 e
dell’8 aprile 2010 e correlati vizi di motivazione della pronunzia impugnata in ordine al
rigetto della medesima eccezione già proposta con i motivi aggiunti d’appello. In
proposito il ricorrente osserva come nelle menzionate udienze il Tribunale, seppure al
limitato fine di disporre il rinvio delle medesime per l’impedimento di un membro del
collegio, abbia deliberato con due soli componenti in violazione dell’art. 48 r.d. n.
12/1941, violazione integrante la nullità assoluta prevista dagli artt. 178 comma 1 lett.
a) e 179 comma 1 c.p.p. Atteso il carattere formale di tale violazione sarebbe dunque
irrilevante il tipo di attività processuale svolta nelle citate occasioni dal collegio, al
quale invece si è richiamata la Corte distrettuale per rigettare l’eccezione.
2.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione della legge
penale e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto
attribuito all’imputato ai sensi dell’art. 216 legge fall. anziché ai sensi dell’art. 223
comma 2 n. 1) della stessa legge, come prospettato con i motivi d’appello. Ed analoghi
vizi vengono denunciati con il terzo motivo in merito alla stessa rilevanza penale del
fatto medesimo, atteso che della San Giacomo s.r.l. non potrebbe oggi essere
dichiarato il fallimento ai sensi delle modifiche apportate all’art. 1 della legge fall. dal d.
Igs. n. 5/2006, trattandosi di società rimasta sostanzialmente inattiva e che non ha mai
generato utili. In tal senso si sostiene dunque che la disposizione citata sia norma
extrapenale integrante il precetto dell’art. 216 legge fall. e che pertanto le modifiche

2.2.3 Con il quarto motivo viene dedotta l’errata applicazione della legge penale e

che l’hanno interessata rileverebbero ai fini della configurabilità del reato in forza del
principio di retroattività della legge più favorevole di cui all’art. 2 c.p.
2.3 Il ricorso proposto personalmente dal D.D. con unico motivo deduce l’errata
applicazione della legge penale e correlato difetto di motivazione della sentenza
impugnata in merito alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato del dolo proprio del
concorrente extraneus nel reato di bancarotta.
2.4 in ricorso proposto dal E.E. a mezzo del proprio difensore articola due motivi.

la responsabilità dell’imputato sia stata riconosciuta sulla base dell’erroneo presupposto
che la società da lui amministrata non avrebbe corrisposto alla fallita il prezzo relativo
alla vendita dei terreni oggetto della presunta distrazione, mentre al più potrebbe
imputarsi al E.E. di non aver riposto la dovuta diligenza nell’evitare la
strumentalizzazione da parte del A.A. della suddetta società. Con il secondo
motivo invece si lamenta il carattere meramente apparente della motivazione della
sentenza.
2.5 Gli identici ricorsi proposti nell’interesse dello B.B. dall’avv. Krogh e dall’avv.
Milan articolano infine tre motivi.
2.5.1 Con il primo vengono dedotti vizi motivazionali della sentenza impugnata in
merito alla ritenuta fittizietà del pagamento relativo alla cessione alla società gestita
dall’imputato del capannone in precedenza oggetto di distrazione in favore di quella del
C.C.. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta altresì il difetto assoluto di
motivazione sul rigetto della richiesta di integrazione dell’istruttoria dibattimentale ad
oggetto la sentenza civile con cui era stata respinta l’azione della curatela tesa a far
valere la nullità della suddetta cessione, nonché sul rapporto causale tra la condotta
imputata allo B.B. e il dissesto della fallita.
2.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione della legge
penale e correlati vizi motivazionali in ordine all’affermata sussistenza del dolo del
reato, osservandosi come la Corte distrettuale si sarebbe limitata in proposito alla
generica evocazione dei principi in materia di concorso

dell’extraneus,

senza

provvedere ad autonomo approfondimento dei medesimi in relazione alla posizione
dell’imputato ed omettendo qualsiasi effettiva valutazione sulla sua consapevolezza di
concorrere nell’attività distrattiva ordita dai soggetti intranei e sullo stato di decozione
della fallita al momento dell’acquisto del capannone.
2.5.3 Con il terzo ed ultimo motivo analoghi vizi vengono prospettati in merito alla
determinazione del trattamento sanzionatorio e alla denegata concessione all’imputato
delle attenuanti generiche sulla base del genrico riferimento alla “complessiva” gravità
dei fatti imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo il ricorrente deduce l’errata applicazione della legge penale rilevando come

1.Pregiudiziale risulta l’esame dell’eccezione processuale proposta con il primo motivo
del ricorso del C.C., che prospetta una nullità assoluta presuntivamente
consumatasi nel dibattimento di primo grado e di per sé idonea a determinare
l’annullamento di entrambe le sentenze di merito anche nei confronti dei coimputati.
1.1 La questione posta riguarda l’irregolare composizione del collegio giudicante nelle
udienze dell’8 aprile 2010 e dell’8 novembre 2007, quando il Tribunale, per il

sedendo con i due membri residui e, dunque, con un numero di giudici inferiore a
quello necessario per costituire il collegio giudicante secondo quanto disposto dall’art.
48 comma 3 del r.d. n. 12/1941, richiamato dall’art. 33 comma 1 c.p.p.
1.2 II difetto nella composizione numerica (o qualitativa) del collegio è vizio che
comporta indubbiamente la nullità assoluta degli atti compiuti dal giudice nella suddetta
condizione, in quanto impedisce l’identificabilità dell’organo che esercita la giurisdizione
alla stregua delle previsioni dell’ordinamento giudiziario, «non potendo la decisione di
un organo di composizione numerica diversa da quella prescritta dalla legge costituire
espressione di quella sovranità…..impersonata da quel giudice nell’esercizio del
magistero giurisdizionale» (Sez. Un. civ., n. 3008 del 11 ottobre 1952, Rv. 880247, in
motivazione) ed in tal senso è espressamente configurata come tale dal combinato
disposto degli artt. 178 comma 1 lett. a) e 179 comma 1 c.p.p.
1.3 Ciò premesso l’eccezione deve ritenersi manifestamente infondata.
1.3.1 Non è in dubbio che i rinvii indicati in precedenza siano stati disposti in udienza come risulta dai relativi verbali – ed alla presenza di due soli dei componenti del
collegio, ma ciò non determina la dedotta nullità.
1.3.2 In proposito deve innanzi tutto rilevarsi come il menzionato art. 48 ord. giud., nel
determinare il numero dei componenti del collegio, faccia espresso riferimento
all’ipotesi in cui il Tribunale “giudichi” in composizione collegiale e cioè in tale
composizione compia atti espressivi del magistero giurisdizionale come quelli istruttori
o decisori.
1.3.3 La regola non riguarda invece il compimento di attività ordinatorie, il cui
compimento la stessa legge processuale espressamente attribuisce in alcuni casi al solo
presidente dell’organo collegiale, com’è ad esempio nel caso del rinvio in prosecuzione
dell’udienza o del suo differimento previsti, rispettivamente, dagli artt. 477 e 465 c.p.p.
1.3.4 La possibilità che il rinvio dell’udienza per ragioni che non impongono
l’instaurazione del contraddittorio delle parti possa essere poi disposto anche fuori
dall’udienza con provvedimento del Presidente del collegio comunicato alle parti
(possibilità pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte: v. ad es. Sez.
2, n. 43736 del 13 novembre 2007, Calabrese, Rv. 238513), rivela poi come non possa
ritenersi integrata l’invocata nullità solo per il fatto che sia stata sfruttata l’udienza per

sopravvenuto impedimento di uno dei giudici, ha disposto il rinvio delle medesime

la comunicazione della data di rinvio. In altri termini, nonostante la presenza di uno dei
giudici a latere, l’atto compiuto deve qualificarsi come proprio del Presidente del
collegio e le modalità di compimento al più integranti una mera irregolarità, inidonea ad
incidere anche solo sulla validità della comunicazione del rinvio.
1.3.5 Infine, anche qualora volesse ritenersi effettivamente integrata la nullità dedotta,
il suo eventuale riconoscimento riguarderebbe esclusivamente le due udienze
interessate e non l’attività processuale svolta in quelle successive e men che meno la

comma 1 c.p.p. l’invalidità si trasmette unicamente agli atti consecutivi che dipendono
da quello dichiarato nullo, ma il mancato compimento di attività processuale nelle
udienze in cui la nullità si sarebbe verificata comporta che né la successiva istruttoria
dibattimentale, né la decisione, né la sentenza si sono fondate direttamente o
indirettamente su quanto avvenuto nel corso delle medesime.
1.4 Il secondo motivo del ricorso del C.C. è parimenti manifestamente infondato.
Correttamente infatti la Corte distrettuale ha qualificato il fatto contestato come
bancarotta fraudolenta distrattiva e non ai sensi dell’art. 223 comma 2 n. 1) legge fall.
e a nulla rileva l’eventuale apodiaicità della motivazione sul punto atteso che il vizio di
motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni
di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera
immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696
del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre
2011, Rossi e altri, in motivazione).
1.5 E manifestamente infondato è anche il terzo motivo proposto dal ricorrente, atteso
che (come peraltro ricordato nello stesso ricorso) le Sezioni Unite hanno già chiarito
come il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può
sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello
stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni
previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicché le modifiche apportate all’art. 1 R.D.
n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n.
169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso
(Sez. Un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Niccoli, Rv. 239398). Principio che il collegio
condivide e a cui si è correttamente attenuta la Corte distrettuale, mentre alcuna
influenza sulla sua tenuta riveste il dictum di Sez. Un., n. 24468 del 26 febbraio 2009,
Rizzoli, Rv. 243585-243586, che riguarda fattispecie affatto diversa che non involgeva
la tematica della modifica “mediata” della fattispecie penale e ciò perché l’art. 147 del
d.lgs. n. 5/2006 non si è limitato ad intervenire sulla normativa “esterna” relativa
all’amministrazione controllata, ma ha eliminato ogni riferimento a questo presente

sentenza pronunziata all’esito del giudizio di primo grado. Infatti, ai sensi dell’art. 185

nella disposizione incriminatrice, risultata, quindi, amputata di un suo elemento
strutturale.

2. Come subito si dirà il ricorso dello A.A. è inammissibile in quanto
intempestivo. E’ peraltro necessario affrontare a tal fine l’eccezione sollevata dal
ricorrente con il primo motivo, giacchè la sua eventuale fondatezza, comportando
l’illegittimità della dichiarazione di assenza del medesimo rilevabile anche d’ufficio in

individuazione dei termini che effettivamente gli spettavano per impugnare la sentenza.
2.1 Tale eccezione risulta peraltro priva di fondamento. Infatti lo stesso ricorrente
rileva che all’udienza del 25 giugno 2012, così come a quella successiva del 20
settembre 2012, il giudizio d’appello non sia stato celebrato per l’impedimento dei
difensori o per la loro astensione e che i verbali delle menzionate udienze sono stati
regolarmente notificati all’imputato con l’indicazione delle date di rinvio.
Conseguentemente non rileva che la notifica dell’originaria citazione e la notifica del
verbale contenente l’indicazione della data dell’udienza in cui si è effettivamente
proceduto alla celebrazione del giudizio d’appello (e cioè quella del 7 dicembre 2012)
sia avvenuta in tempi diversi, in quanto ciò non ha determinato alcuna incertezza né
sull’oggetto della citazione, né sulla data di comparizione, come dimostrato dal fatto
che per la stessa l’imputato ha fatto pervenire alla Corte espressa rinuncia a
presenziare, dimostrando così di aver avuto certa conoscenza delle coordinate
temporali del processo e di aver volontariamente e consapevolmente rinunziato a
parteciparvi.
2.2 Né ha pregio in senso contrario l’obiezione sollevata con il secondo motivo di
ricorso, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d’appello non deve contenere
alcuna contestazione del fatto imputato, atteso che l’art. 601 c.p.p., al fine di
determinare il suo contenuto necessario, richiama esclusivamente le prescrizioni di cui
alle lett. a), f) e g) dell’art. 429 e non anche quella di cui alla lett. c) del medesimo
articolo.
2.3 Ne consegue che del tutto legittimamente lo A.A. è stato dichiarato
assente ai sensi dell’art. 420-quinquies c.p.p., risultando quindi rappresentato a tutti gli
effetti dal proprio difensore presente all’udienza del 17 dicembre 2012.
2.4 A questo punto deve rilevarsi che la sentenza impugnata, pronunciata in tale data,
è stata depositata il successivo 7 marzo 2013 (come si rileva dall’annotazione della
cancelleria sull’epigrafe della sentenza) e, quindi, nel rispetto del termine di ottanta
giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione; di tal che,
all’imputato – come detto assente per rinunzia e quindi rappresentato dal proprio
difensore – ed a quest’ultimo non spettava la notifica di alcun avviso di deposito (Sez.
3, n. 4855/13 del 29 novembre 2012, Rhazouani, Rv. 254427; Sez. 4, n. 41392 del 24

quanto in ipotesi conseguente a nullità assoluta, riverberebbe anche sulla corretta

settembre 2013, Perdono’, Rv. 256403). Pertanto il termine per impugnarla
(quarantacinque giorni ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e dell’art. 544
c.p.p., comma 3) è decorso inutilmente il 21 aprile 2013, mentre il ricorso è stato
proposto, per l’appunto tardivamente, solo il 26 aprile 2013, come risulta
dall’attestazione della cancelleria in calce alla sentenza medesima e dal timbro postale
della raccomandata con cui lo stesso è stato spedito ai sensi dell’art. 583 c.p.p.
2.5 Ad ogni buon conto deve rilevarsi come anche gli altri motivi del ricorso del

dell’art. 603 c.p.p. deve rilevarsi, infatti, come la doglianza risulti generica, atteso che
la mancata assunzione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità solo
qualora la stessa risulti decisiva, aspetto che il ricorrente si è limitato ad enunciare in
maniera sostanzialmente apodittica, per di più senza tener conto di quanto affermato
dai giudici di merito – in adesione al consolidato insegnamento di questa Corte sulla
natura di reato di pericolo della bancarotta – in ordine all’irrilevanza della eventuale
retrocessione dei beni distratti su iniziativa del curatore ai fini della configurabilità del
delitto contestato. Non meno generiche ed assertive risultano poi le censure avanzate
con il quarto motivo, che fanno riferimento a circostanze fattuali il cui avvenuto
accertamento nel corso del giudizio non è ricavabile dal testo della sentenza e la cui
fonte probatoria nemmeno è indicata dal ricorrente e che comunque risultano
sostanzialmente versate in fatto. Infine manifestamente infondato e aspecifico è anche
il quinto motivo, atteso che correttamente, sulla base dell’evidenza disponibile, i giudici
d’appello hanno qualificato il fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale, attesa la
materiale distrazione delle aziende della fallita, mentre, con riguardo alla denegata
concessione delle attenuanti indicate, il ricorrente non ha saputo indicare quali
sarebbero gli elementi comprovanti la loro sussistenza che la Corte distrettuale avrebbe
trascurato nella sua valutazione.

3. Inammissibili sono anche i ricorsi del D.D. e del E.E..
3.1 II primo in maniera assertiva e pervero generica si è limitato a sollecitare il giudice
di legittimità ad una non consentita rivisitazione della valutazione del compendio
probatorio svolta da quello di merito ai fini dell’affermazione della sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato contestato all’imputato, senza, peraltro, nemmeno
confrontarsi con la dovuta analiticità con la motivazione resa sul punto dalla Corte
distrettuale in ordine alla rilevanza della consapevolezza da parte del D.D.
sull’assenza di corrispettivo della cessione di azienda nella quale egli ha rivestito il ruolo
di acquirente nella sua veste di amministratore della società cessionaria.
3.2 Manifestamente infondato e ancor più generico risulta poi il ricorso del E.E.,
atteso che la sentenza – contrariamente a quanto sostenuto il ricorrente – ha
riconosciuto come la società amministrata dall’imputato abbia formalmente pagato il

A.A. sarebbero comunque inammissibili. Quanto alla presunta violazione

prezzo dei terreni distratti dalla fallita, precisando però che ciò sarebbe avvenuto con
provvista fornita all’uopo dallo stesso A.A.. Precisazione all’evidenza decisiva
con cui il ricorso omette invece di confrontarsi, preferendo in maniera assertiva e
generica prospettare la mera negligenza dell’imputato nell’assolvimento del controllo
sulla gestione società.

4. Fondati, seppure nei limiti che di seguito verranno illustrati, sono invece i ricorsi

4.1 Preliminarmente deve peraltro essere affrontata la questione dell’eventuale
prescrizione del reato, sollevata in udienza dai difensori dell’imputato ed invece
ininfluente per le altre posizioni attesa la rilevata inammissibilità dei ricorsi dei
coimputati e tenuto conto del fatto che in ogni caso la causa estintiva si sarebbe
comunque perfezionata dopo la pronunzia della sentenza impugnata. E’ infatti pacifico
che entrambi i reati in contestazione sono stati consumati il 13 settembre 2000, data
del fallimento della San Giacomo s.r.I., e che pertanto il termine “prorogato” di
prescrizione – calcolato ai sensi della più favorevole disciplina introdotta dalla I. n.
251/2005, applicabile agli imputati in conseguenza della pronunzia della sentenza di
primo grado in data successiva all’entrata in vigore della legge citata – si sarebbe
compiuto al più presto solo il 13 marzo 2013.
4.2 In realtà il processo ha subito, in entrambi i gradi del giudizio di merito, plurimi
rinvii a cui è conseguita la sospensione del dibattimento, alcuni dei quali determinanti
anche la sospensione del suddetto termine di prescrizione ai sensi dell’art. 159 c.p.
4.3 In specie hanno determinato la sospensione del corso della prescrizione i rinvii
disposti al Tribunale: 1) dal 13 aprile al 6 luglio 2006; 2) dall’8 marzo all’8 novembre
2007; 3) dal 4 giugno al 3 dicembre 2009; nonché quelli disposti dalla Corte d’appello:
4) dal 25 giugno al 20 settembre 2012 e 5) dal 20 settembre 2012 al 17 dicembre
2012. Non rileva invece il rinvio del dibattimento di primo grado deciso all’udienza del
15 maggio 2008 e fino al 22 gennaio 2009, nonostante il Tribunale abbia nell’occasione
dichiarato la sospensione del termine di prescrizione, atteso che lo stesso è stato
disposto non solo per il prospettato impedimento di uno dei difensori, ma altresì per
ragioni attinenti all’acquisizione della prova e trova dunque applicazione il principio per
cui, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento,
l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova,
la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159
c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (ex multis Sez. 5, n.
49647 del 2 ottobre 2009, Delli Santi, Rv. 245823).
4.4 Con particolare riguardo al rinvio sub 1), disposto in adesione alla richiesta dei
difensori motivata in relazione all’esigenza di attendere l’esito delle trattative intraprese
con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con la

“gemelli” proposti nell’interesse dello B.B..

medesima, è fuori discussione la sua rilevanza ai fini della sospensione della
prescrizione, ricorrendo l’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 159 comma 1 n. 3)
c.p., che per l’appunto considera il rinvio del procedimento generato dalla richiesta
dell’imputato o del suo difensore come fattispecie autonoma rispetto a quella del rinvio
determinato dal legittimo impedimento dei medesimi (in tal senso ex multis Sez. Un.,
n. 1021/02 del 28 novembre 2001, Cremonese, Rv. 220509; Sez. Un., n. 47289 del 24
settembre 2003, Petrella, Rv. 226075). Il chiaro senso del dettato normativo, il quale

particolare disposizione di legge (condizione che caratterizza invece la previsione della
prima parte del primo comma dell’art. 159), non consente dunque di condividere
l’orientamento citato dalle difese e per cui la sospensione del termine di prescrizione
disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge,
sarebbe priva di effetti (in questo senso Sez. 5, n. 43372 del 24 settembre 2008,
Pietroleonardo, Rv. 242187, rimasta peraltro isolata).
4.5 Parimenti rileva il rinvio disposto a seguito dell’istanza di rimessione all’udienza del
4 giugno 2009. Ed infatti nell’occasione il Tribunale si è avvalso della facoltà di
sospendere il processo di cui al primo comma dell’art. 47 c.p.p., cui consegue di diritto
quella del termine di prescrizione in forza della previsione contenuta nel quarto comma
dello stesso articolo, che espressamente richiama a tal fine l’art. 159 c.p. In forza di
tale ultima disposizione deve poi ritenersi che la sospensione del termine di
prescrizione sia durata fino al momento in cui è intervenuta la decisione con cui questa
Corte ha dichiarato l’inammissibilità della suddetta istanza e cioè fino al 4 dicembre
2009.
4.6 Quanto ai rinvii sub 2) e 4), determinati entrambi dal legittimo impedimento di uno
dei difensori, il periodo di sospensione del termine di prescrizione che può essere
conteggiato è, in forza di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 159 c.p., solo
quello di sessanta giorni per ognuno di essi, mentre per quello sub 3) coincide con
quello di sospensione del dibattimento, atteso che il rinvio nel caso di specie venne
disposto per l’adesione dei difensori ad una iniziativa di astensione dalle udienze,
evenienza che non costituisce legittimo impedimento. Va infatti ribadito in proposito
che la richiesta del difensore di differimento dell’udienza, motivata dall’adesione
all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il
riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso
tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività
difensiva, conseguendone che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di
sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il
periodo del differimento (ex multis Sez. 1, n. 25714 del 17 giugno 2008, Arena, Rv.
240460).

prescinde dal fatto che l’accoglimento della richiesta di parte sia imposto da una

4.7 In definitiva, nel corso dei giudizi di merito il termine di prescrizione è rimasto
sospeso per complessivi anni 1, mesi 3 e giorni 17 e conseguentemente lo stesso
maturerà solo il 10 luglio 2014.

5. Venendo alle doglianze sollevate con i ricorsi dello B.B., deve rilevarsi come
meritino accoglimento in special modo le censure mosse alla motivazione della
sentenza in merito alla configurabilità dell’elemento materiale e di quello psicologico del

5.1 Sotto il primo profilo, la difesa dell’imputato, con memoria del 17 novembre 2012,
aveva sottoposto al giudice dell’appello alcune obiezioni in merito alla ritenuta fittizietà
della cessione dell’immobile allo B.B., contestando soprattutto che questi non
avesse provveduto in proprio al pagamento del prezzo per la parte eccedente l’accollo
del mutuo gravante sul bene. Obiezioni alle quali la Corte distrettuale ha omesso di
replicare, nonostante le medesime vedessero su circostanze di fatto rilevanti e, qualora
effettivamente riscontrate dalle risultanze processuali, idonee a mettere in crisi la
tenuta del discorso giustificativo svolto in sentenza.
5.2 I giudici del merito, infatti, hanno sostanzialmente ritenuto che la cessione del bene
allo B.B. sia stato un mero espediente ordito dal C.C. al fine di occultarlo ai
creditori della fallita a completamento dell’opera di distrazione del medesimo.
Ricostruzione questa che è stata fondata per l’appunto sulla presunta fittizietà del
pagamento del prezzo, a sua volta affermata essenzialmente in ragione del fatto che
una parte cospicua di tale pagamento sarebbe stata asseritamente regolata per
contanti e per altra parte mediante provvista fornita dallo stesso C.C..
5.3 Come detto, il ricorrente aveva contestato soprattutto tale ultima circostanza, o,
meglio, ne aveva offerto una spiegazione tesa ad evidenziare come in effetti anche la
somma incriminata fosse in definitiva stata sborsata dallo B.B.. Spiegazione la cui
eventuale fondatezza doveva essere oggetto di verifica, atteso che la stessa metteva in
di discussione i presupposti fattuali su cui la Corte distrettuale ha posto le basi delle
sue conclusioni. Ma la setssa ha altresì trascurato di valutare un ulteriore elemento
eccepito dalla difesa e cioè che il capannone incriminato sia rimasto, anche dopo la
dichiarazione di fallimento, nella proprietà della società dell’imputato e non sia mai
stato retrocesso o comunque utilizzato dal C.C.. Anche quest’ultima circostanza,
una volta prospettata, doveva essere verificata e se effettivamente riscontrata la
motivazione della sentenza avrebbe dovuto tenerne conto al fine di chiarirne la
compatibilità con la ricostruzione accolta.
5.4 Ancora deve rilevarsi come la citata memoria difensiva avesse evidenziato che, a
parte la somma versata in contanti e quella ritenuta dall’accusa provenire dal C.C.,
comunque lo B.B. si fosse accollato il mutuo del capannone ed avesse versato
ulteriori trecento milioni di lire, a riprova che la cessione del bene era stata effettiva e

reato, con conseguente assorbimento delle altre svolte dal ricorrente.

cioè che l’imputato non avesse sostanzialmente operato quale mero prestanome del
C.C., ma avesse semplicemente acquistato l’immobile per le esigenze della propria
società.
5.5 La Corte distrettuale, pur registrando le menzionate circostanze (che devono
dunque ritenersi pacifiche), non ne ha poi illogicamente tenuto conto. In particolare
non ha valutato la possibilità – suggerita dalle medesime – che, anche considerando
fittizio il pagamento di una parte del prezzo, lo B.B. avesse comunque

somma molto conveniente, simulando di averne sborsato una superiore. Insomma la
motivazione della sentenza, per sfuggire alle censure proposte dal ricorrente, avrebbe
dovuto fornire una adeguata spiegazione delle ragioni che avrebbero portato l’imputato
ad accollarsi le prestazioni che la stessa Corte distrettuale ha ritenuto abbia
effettivamente sostenuto. Spiegazione che avrebbe dovuto a questo punto considerare,
al limite, anche la possibilità di una diversa qualificazione del fatto come ricettazione
fallimentare ex art. 232 comma 3 n. 2) legge fall., con le conseguenti ricadute sul
piano dell’oggetto del dolo e del calcolo del termine di prescrizione.
5.6 In definitiva il percorso argomentativo seguito dai giudici veneziani non appare in
grado di sciogliere con la dovuta certezza il dubbio sulle possibili spiegazioni alternative
della cessione del capannone, tenuto conto che questa è pacificamente avvenuta dopo
che lo stesso già era stato distratto dal patrimonio della San Giacomo (seppure prima
del suo fallimento) attraverso la prima cessione del medesimo in favore della società
del C.C.. Gli elementi presi in considerazione nella sentenza ai fini dell’affermazione
della responsabilità dello B.B., infatti, potrebbero risultare effettivamente idonei a
rivelare il suo concorso nella distrazione ordita dal coimputato, ma al tempo stesso non
sono incompatibili con altre ricostruzioni della vicenda ragionevolmente formulabili e
cioè con l’ipotesi della consumazione di una ricettazione fallimentare ed addirittura con
quella di un acquisto di buona fede, qualora gli argomenti spesi dalla difesa nella
menzionata memoria del 17 novembre 2012 dovessero trovare riscontro nelle
risultanze processuali a seguito di quella verifica che invece, come rilevato, la Corte
distrettuale ha omesso di effettuare.

6. La mancata verifica e comunque la contraddittorietà del quadro probatorio posto a
fondamento della ritenuta configurabilità del reato contestato si risolvono poi
nell’apoditticità della motivazione resa in sentenza a sostegno dell’affermata
sussistenza del dolo necessario perché lo B.B. possa rispondere a titolo di concorso
nel reato di bancarotta patrimoniale.
6.1 Va osservato, infatti, come la Corte distrettuale abbia sostanzialmente presunto
tale dolo dall’affermata natura fittizia del pagamento del prezzo. Affermazione che
sconta i limiti già evidenziati e che soprattutto non tiene conto del fatto

effettivamente acquistato in proprio il capannone, magari aggiudicandoselo per una

apparentemente pacifico (in quanto ammesso dagli stessi giudici d’appello) che,
quantomeno per una parte, il prezzo della cessione dell’immobile sarebbe stato invece
effettivamente pagato. Circostanza questa che doveva trovare una valida spiegazione
nel discorso giustificativo della sentenza nell’ottica accolta da quest’ultima del
riconoscimento della volontà dello B.B. di agevolare con il proprio comportamento
la distrazione compiuta dal C.C..
6.2 Sul punto va ancora rilevato come non sia in dubbio che, in applicazione dei

fornire la prova di un previo accordo tra i due soggetti, né – contrariamente a quanto
dimostra di credere il ricorrente – che l’imputato fosse consapevole del dissesto della
fallita. Ma la Corte distrettuale avrebbe dovuto indicare quantomeno da quali elementi
abbia dedotto la specifica consapevolezza dello B.B. che il bene acquistato
provenisse, non già, come formalmente appariva, dalla società del C.C., bensì e per
l’appunto da un’operazione distrattiva perpetrata ai danni della fallita, giacché il dolo
concorsuale presuppone necessariamente la consapevolezza, anche solo unilaterale, del
concorrente di prestare un contributo alla consumazione del reato realizzato da altri.

7. Limitatamente alla posizione dello B.B., dunque, la sentenza deve essere
annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.B. con rinvio per nuovo
esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 23/5/2014

consolidati principi in materia di concorso di persone nel reato, non fosse necessario

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