Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25444 del 03/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25444 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONETTI SIMONE N. IL 06/05/1987
avverso la sentenza n. 1454/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.93 ricorrente SIMONETTI Simone

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe,con la quale, in parziale riforma di

della sostituzione, con il lavoro di pubblica utilità,della pena detentiva e
pecuniaria di giustizia inflitta all’imputato quale responsabile del reato di cui
all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis cod. strada, commesso in Breno il 21
dicembre 2008, ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,per tramite del
difensore chiedendone l’annullamento. Deduce il ricorrente vizi di violazione
della legge processuale per la tardiva notifica dell’atto d’appello proposto dal
Procuratore Generale nonché vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in
punto al diniego dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile,

ex art.606, comma 3 cod.proc.pen., per manifesta

infondatezza.
La Corte d’appello di Brescia ha fatto corretta ed ineccepibile applicazione
dell’insegnamento di questa Corte ( Sez. 4 n.48534/2013 rv.257289 ) che ha
ribadito l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione dell’effetto ostativo alla sostituzione
del beneficio del lavoro di pubblica utilità in dipendenza della concessione delle
attenuanti generiche, ancorchè dichiarate prevalenti sull’aggravante prevista
dall’art. 186 comma 2-bis cod. strada, sul rilievo che il riconoscimento di dette
attenuanti dispiega influenza esclusivamente quoad poenam, restando quindi
implicitamente riconfermata la sussistenza dell’aggravante contestata. E’ peraltro
fuori di dubbio, come ancora evidenziato dalla Corte d’appello con motivazione
congrua ed esaustiva ( come tale insindacabile in questa sede ) che l’imputato
cagionò un sinistro stradale, avendo perso il controllo del ciclomotore di cui era
alla guida in stato di rilevante ebbrezza ( tasso alcoolemico di 2,38 g./I.
accertato previo prelievo del sangue in ospedale ove fu ricoverato) rovinando
conseguentemente al suolo, dopo essersi immesso sulla strada provinciale.
Osserva infine il Collegio che l’omessa ( e quindi a fortiori la tardiva ) notifica
dell’impugnazione del Procuratore Generale non è causa di nullità ( cfr.Sez. 3
n.3266/2009 rv. 245859).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a

i

quella di primo grado, fu revocato, per quanto in questa sede rileva, il beneficio

colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA