Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25443 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25443 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Montecalvo Angelo, nato a Foggia il 14-5-1980, avverso
la sentenza in data 20-12-10 della Corte di Appello di Firenze, sezione 1° penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. 4.
Viola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avv. Mandarano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso,
rappresentando che i reati ascritti all’imputato sarebbero estinti per prescrizione.

FATTO E DIRITTO
1.-.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, in data 21-122010, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Montecalvo
Angelo alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi cinque di reclusione, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, per i reati di guida in stato di ebbrezza, violenza o
minaccia a pubblico ufficiale e ingiurie, commessi il 18-7-06, unificati dal vincolo della
continuazione.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 21-12-2012 ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il suo difensore, Montecalvo Angelo, chiedendone l’annullamento.
11 ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo di non essere stato ritualmente citato
né per il giudizio di primo grado né per quello in grado di appello e denunciando la
incomprensibilità dell’estratto contumaciale della sentenza di appello. A parte il fatto che in
ogni caso esso Montecalvo avrebbe dovuto essere assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza
per non esser più il fatto previsto dalla legge come reato.
3 .-. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per genericità, trattandosi di mere
indimostrate asserzioni non argomentate né supportate in alcun modo con elementi di
riferimento.
L’ultimo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che la contestata
contravvenzione di cui all’art. 186, lettera c), c.d.s non è stata depenalizzata.
Infine la declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per
prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un., n. 32,
dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli).
4 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in
favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12-4-2013.

Data Udienza: 12/04/2013

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