Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25443 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25443 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ONWUAZOMBE SUNDAY N. IL 29/07/1983
avverso la sentenza n. 385/2010 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 19/10/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.91 ricorrente ONWUAZOMBE SUNDAY
Motivi della decisione
Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto
redatto e sottoscritto dall’avv. Pierantimo Verrone del foro di S.Maria Capua
riconosciuto responsabile, dal Tribunale di
S.Maria Capua Vetere con sentenza
resa in data 19 ottobre 2012, della
contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in
Castel Volturno il 28 ottobre 2008.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da difensore
non abilitato, a quella data, al patrocinio dinanzi a questa Corte, in dispregio
quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non iscritto
nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
Vetere,per conto dell’imputato