Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25442 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25442 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Jaloul AbdOah, nato in Marocco il 23-11-1980, avverso la
sentenza in data 2 1-11-1 1 della Corte di Appello di Roma. Sezione 3° penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. A. P.
Viola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in data 2111-2011, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio
abbreviato, di Jaloul AbdOlah alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi il 4-6-2011,
unificati dal vincolo della continuazione.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 21-11-2011 ha proposto ricorso per
cassazione, tramite il suo difensore, Jaloul Abdelah, chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la
nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza, avendo individuato l’atto al quale egli si sarebbe opposto non nel suo
arresto per rapina (come indicato nel verbale di arresto) ma nella sua identificazione. A
parte il fatto che in ogni caso il suo arresto per rapina sarebbe stato un atto arbitrario
posto in essere dai Carabinieri intervenuti.
3 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla
valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non
può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della
correttezza logica.
4 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12-4-2013.

Data Udienza: 12/04/2013

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