Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25442 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25442 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

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sul ricorso proposto da:
RIGONI ALBERTO N. IL 11/03/1977
avverso la sentenza n. 2203/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.89 ricorrente RIGONI Alberto

Motivi della decisione
Con sentenza 10 gennaio 2011, il Tribunale di Bassano del Grappa, in
composizione monocratica,dichiarò l’imputato in epigrafe colpevole della
contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7 0 cod. strada, per il rifiuto di
sottoporsi ad alcooltest una volta fermato dai Carabinieri alla guida del veicolo

2008,condannandolo per l’effetto, alla pena di mesi SEI di arresto ed euro
5.000,00 di ammenda – pena sospesa -. Applicò altresì la sospensione della
patente di guida per DUE anni
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza 19 novembre 2012, confermò la
decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato per tramite del difensore, lamentando la
violazione dell’art. 186, comma 9-bis cod. strada in punto al diniego di
sostituzione delle pene inflitte, con il lavoro di pubblica utilità.
Rileva d’ufficio il Collegio, tutto ciò premesso, che il reato ascritto all’imputato
risulta estinto per maturata prescrizione, essendosi compiuto, dopo la pronunzia
della sentenza d’appello, in data 4 luglio 2013, il termine massimo di anni
cinque, decorrente dalla data del commesso reato: 4 luglio 2008, non risultando
in atti alcuna causa di sospensione dello stesso. Né il proposto ricorso può
ritenersi manifestamente inammissibile con specifico riferimento alle doglianze
dedotte in punto alla mancata opposizione dell’imputato all’applicazione della
sanzione sostitutiva quale disposizione successiva al fatto, da ritenersi
complessivamente più favorevole al reo.
Né, d’altra parte, ricorrono i presupposti di applicazione dell’art.129 comma 2°
cod.proc.pen.,mancando, allo stato degli atti, prove evidenti dell’innocenza
dell’imputato, in ragione delle risultanze istruttorie atte a dimostrare che
l’imputato si era posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza allorchè fu
sorpreso dai Carabinieri, manifestando il rifiuto di eseguire l’alcooltest.
Deve quindi farsi luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza di primo
grado, per la sopravvenuta estinzione del reato per maturata prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
prescrizione.
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.

perché il reato è estinto per

targato VI/8887461, in stato di ebbrezza: fatto commesso in Asiago il 4 luglio

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