Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25440 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25440 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEDEAGA CONSTANTIN N. IL 04/01/1969
avverso la sentenza n. 10163/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.80 ricorrente DEDEAGA CONSTANTIN

Motivi della decisione
L’imputato

ricorre personalmente per la cassazione della sentenza di

cui in epigrafe, emessa dal Tribunale di Roma,in composizione monocratica,

ex art. 444 cod. proc. pen. in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli
artt. 81cpv., 56, 61 n. 5, 624, 625 nn. 4 e 8-bis cod. pen., commesso in Roma il

mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiannento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.ex mu/tis: Sez. VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie,neppure viene prospettato.
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, tantopiù
a fronte della specifica motivazione della sentenza impugnata con cui si è esclusa
l’applicabilità dell’art. 129 codice di rito, attese le risultanze del verbale di arresto
e le ammissioni dell’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
.1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.

22 maggio 2013, lamentando vizi di violazione di legge in relazione alla

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