Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25436 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25436 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRO VENZANO NICOLA N. IL 14/01/1990
avverso la sentenza n. 315/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.65 ricorrente PROVENZANO Nicola

Motivi della decisione

Deve dichiararsi inammissibile, perchè privo del requisito di specificità e
perchè manifestamente infondato, il ricorso in epigrafe proposto dal difensore
dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt.99, comma

e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa,
concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate
con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito.
Il ricorrente si limita invero a dedurre, del tutto genericamente vizi di violazione
di legge in punto al trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado,
confermato dalla Corte d’appello, dolendosi apoditticcamente del mancato
riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen. a
fronte di esaustiva e corretta motivazione della sentenza impugnata con cui si è
ineccepibilmente ribadito che non poteva ravvisarsi il minimo apporto
dell’imputato nella consumazione del delitto per aver egli svolto il ruolo di “palo”.
Né sussisteva il presupposto del danno di speciale tenuità posto che l’autoradio
rubata non era di vile fattura e posto che, per estrarla, gli imputati
danneggiarono anche parte del cruscotto ove era alloggiata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

4°,110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.,commesso in Torino il 10 ottobre 2012

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