Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25435 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25435 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIMENTI GASPARE N. IL 01/02/1962
avverso la sentenza n. 2617/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per 2 ,,w..04.44

Udito, per la parte civile, l’Avv
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A31 –/A—c~ •

Data Udienza: 23/05/2013

Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2010, il Tribunale di Palermo
dichiarò CHIMENTI Gaspare responsabile del reato di cui all’articolo 187,
comma 1 bis, del codice della strada, per aver guidato una motocicletta sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti e, riconosciute le attenuanti generiche, lo
condannò alla pena di quattro mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa.
A seguito di impugnazione proposta dall’imputato, la Corte di appello di
Palermo, con sentenza del 28 novembre 2012, confermò la decisione di primo

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per
cassazione il difensore del CHIMENTI deducendo, con unico motivo
“inosservanza della legge penale e, segnatamente, dell’articolo 187, comma 1

bis, del codice della strada (art. 606 lett. b] c.p.p.). Mancanza di motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato e dall’atto di appello (art. 606
lett. e] c.p.p.)”.
In particolare, il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui, al
pari della sentenza di primo grado, fa discendere la prova del reato in
questione dal semplice fatto che gli esami del sangue effettuati subito dopo
l’incidente provocato dal CHIMENTI hanno evidenziato tracce di sostanza
stupefacente.
A detta della difesa, infatti, l’imputato avrebbe assunto lo stupefacente tre
giorni prima dell’incidente e la circostanza che delle tracce di quella sostanza
fossero presenti nel suo sangue non vale da sola a dimostrare la sussistenza di
un nesso di causalità tra l’incidente e l’alterazione psicofisica derivante dalla
precedente assunzione; e ciò in quanto “nel sangue umano le tracce
dell’assunzione di sostanze stupefacenti rimangono anche per alcuni giorni”.
Alla mancanza di evidenti elementi esteriori sintomatici dello stato di
alterazione da stupefacenti la Corte di appello avrebbe supplito facendo appiglio
alle dichiarazioni spontanee rese dal CHIMENTI nell’immediatezza dei fatti: e
ciò perché lo stesso aveva dichiarato di “essersi confuso”; ma – secondo la tesi
difensiva – non si comprenderebbe se “la confusione di cui parla il CHIMENTI
abbia caratterizzato la sua mente prima o dopo l’incidente”; e mancherebbe
inoltre “del tutto la prova della causa della perdita di controllo del mezzo da
parte” dell’imputato.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.
Al fine di cogliere a pieno i motivi della censura, merita ricostruire in breve i
fatti di cui è causa.

grado.

In data 31 luglio 2008 la polizia stradale eseguiva un intervento all’altezza del
chilometro 21 dell’autostrada A 29, nei pressi dello svincolo di Partinico, e sul
posto rinveniva l’odierno imputato, il quale aveva perso il controllo della propria
motocicletta rovinando per terra, senza però coinvolgere altri mezzi;
trasportato al vicino ospedale “Villa Sofia” il CHIMENTI acconsentiva a
sottoporsi ai test atti a riscontrare l’uso di sostanze stupefacenti e risultava
positivo ai cannabinoidi ed alle benzodiazepine; lo stesso, inoltre, rendendo
spontanee dichiarazioni ammetteva di aver fatto uso di sostanze stupefacenti

Quanto sopra premesso, si osserva che i giudici del merito si sono uniformati
alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “ai fini della
configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti (articolo 187 del codice della strada), lo stato di alterazione del
conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso
l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla
dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione
dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e
del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esiti
positivi delle indagini biologiche circa l’assunzione delle sostanze stupefacenti e
delle deposizioni dei verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente,
aveva giustificato l’assoluzione sulla base dell’assenza di una analisi medica
sull’alterazione, senza dare un’adeguata motivazione sulla ritenuta irrilevanza
dei dati probatori acquisiti)” (Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 04/11/2009, Rv.
245798).
E infatti, i giudici della Corte di appello di Palermo hanno tenuto conto degli
esami ematochimici effettuati subito dopo l’incidente, valorizzando anche le
parziali ammissioni dell’imputato, il quale aveva ammesso di avere consumato
droga e aveva riferito di essersi confuso; e hanno conseguentemente affermato
che tali elementi e “le stesse modalità del sinistro (perdita di controllo del
mezzo nei pressi di uno svincolo autostradale con condizioni di tempo e
visibilità ottime, come si desume dal giorno estivo in cui il fatto è avvenuto)
indicano con evidenza che il CHIMENTI, al momento dell’incidente era in stato
confusionale, come del resto egli stesso aveva ammesso e, dunque, in uno
stato alterato”, derivante proprio dall’assunzione delle sostanze stupefacenti.
Ebbene, tale argomentazioni sono del tutto prive di vizi logici e resistono,
pertanto, alle censure difensive.

tre giorni prima dell’incidente e dichiarava di essersi confuso.

Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23 maggio 2013.
Il Presidente estensore
(Pietro Antonio Sirena)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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