Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25435 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25435 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO EMILIA N. IL 17/05/1975
avverso la sentenza n. 747/2012 TRIBÌSEZ.DIST. di GIULIANO VA,
del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.60 ricorrente DI ROCCO Emilia
Motivi della decisione
Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi
inammissibile il
ricorso per cassazione,così convertitosi l’appello personalmente proposto
dall’imputata contro la sentenza p inappellabile, in epigrafe con cui fu riconosciuta
10 e 13° cod.
strada, commessa in Giulianova il 20 aprile 2011 e per l’effetto condannata
alla pena ritenuta di giustizia.
La ricorrente deduce insussistenti violazioni degli artt.192 cod.proc.pen. e 111
Cost. oltreché vizi motivazionali in punto alla mancata prova dell’avvenuta
notificazione all’imputata del provvedimento prefettizio di revoca della patente di
guida che in realtà,nella motivazione della sentenza impugnata, si attesta
avvenuta in data 13 aprile 2007, come comprovato dai documenti in atti.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno
2000).
P Q N1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.
responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, commi