Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25434 del 03/07/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25434 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
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0.11cD~IZA.
sul ricorso proposto da:
GILBERTI ANDREA N. IL 25/06/1971
avverso la sentenza n. 734/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.59 ricorrente GILBERTI Andrea
Motivi della decisione
Con sentenza 22 dicembre 2011, il Tribunale di Brescia, in composizione
monocratica,dichiarò l’imputato in epigrafe colpevole della contravvenzione di
cui all’art. 186, commi 1° e 2° lett.c) cod. strada, per aver guidato in Brescia, il
accertato in gr./I. 2,20, alla prima prova ed in 2,04 gr./I., alla
seconda,condannandolo per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, alla pena
di mesi QUATTRO di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda -pena sospesa -.
Applicò altresì la sospensione della patente di guida per UN anno.
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza 7 maggio 2012, confermò la
decisione di primo grado.
Ricorre personalmente per cassazione l’imputato per eccepire preliminarmente la
sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato ascrittogli. Deduce altresì vizi
di violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché vizi della
motivazione in punto al preteso raggiungimento della prova di colpevolezza ed in
punto al diniego della sostituzione delle pene inflitte con il lavoro di pubblica
utilità.
Con motivi nuovi di impugnazione depositati in cancelleria il 17 giugno 2014,i1
difensore appositamente nominato dall’imputato, ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.
Rileva d’ufficio il Collegio, tutto ciò premesso, che il reato ascritto all’imputato
risulta estinto per maturata prescrizione, essendosi compiuto, dopo la pronunzia
della sentenza d’appello, in data 2 maggio 2013, il termine massimo di anni
cinque, decorrente dalla data del commesso reato: 2 maggio 2008, non
risultando in atti alcuna causa di sospensione dello stesso. Né il proposto ricorso
può ritenersi manifestamente inammissibile con specifico riferimento alle
doglianze dedotte in punto alla formazione della prova per esser stato utilizzato
il verbale di accertamento della contravvenzione ( acquisito a prescindere
dall’accordo con l’imputato ) in difetto di escussione dei verbalizzanti in qualità di
testi.
Né, d’altra parte, ricorrono i presupposti di applicazione dell’art.129 comma 2°
cod.proc.pen.,nnancando, allo stato degli atti, prove evidenti dell’innocenza
dell’imputato, in ragione dell’esito dell’alcooltest ( atto urgente irripetibile )
eseguito allorchè il prevenuto si trovava alla guida dell’autovettura.
Deve quindi farsi luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza di primo
grado, per la sopravvenuta estinzione del reato per maturata prescrizione.
i
2 maggio 2008, l’ autovettura tg. CN628HC, in stato di ebbrezza alcoolica
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.