Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25433 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25433 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTESTI DANIELE N. IL 18/05/1984
avverso la sentenza n. 6326/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.57 ricorrente CONTESTI Daniele
Motivi della decisione
Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi
inammissibile il
ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza
di cui in epigrafe, resa a conferma di quella di primo grado con cui fu
cod. strada, commessa in Bologna il 31 gennaio 2008 e per l’effetto
condannato,concesse le attenuanti generiche, alla pena di un mese di arresto ed
euro 800,00 di ammenda – pena sospesa – oltre alla sospensione della patente
di guida per mesi sei.
Il prevenuto deduce insussistenti vizi
di violazione di legge in punto alla
mancata ammissione al patteggiamento ed insussistenti vizi motivazionali in
punto pena.
Osserva il Collegio come la
ineccepibile, abbia
Corte d’appello di Bologna, con motivazione
invece dato atto della legittimità della declaratoria di
inammissibilità dell’istanza di accesso al rito di cui all’art.444 e segg.codice di
rito, in accoglimento del parere contrario del P.M., sul rilievo della
determinazione della pena in misura inferiore al minimo invalicabile di giorni
cinque di arresto ex art. 25 cod. pen. Ed ha ribadito la corretta applicazione dei
criteri stabiliti dall’art. 133 cod.pen., avendo il Tribunale fissato la pena base in
misura pari alla metà del massimo, poi ridotta con il riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2°