Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25432 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25432 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONORA FABRIZIO N. IL 28/11/1972
avverso la sentenza n. 5034/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.55 ricorrente BONORA Fabrizio
Motivi della decisione
Deve dichiararsi inammissibile perchè privo del requisito della specificità dei
motivi e perché basato su censure manifestamente infondate il ricorso per
cassazione proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza di cui in
responsabile del delitto di cui agli artt.110,624,625 n. 4 cod.pen. commesso in
Forlì il 10 ottobre 2005 e condannato alla pena di giustizia. Il ricorrente si limita
a dolersi apoditticamente dell’insufficienza della motivazione della sentenza
impugnata ed a dedurre vizi della motivazione e vizi di violazione di legge in
punto al diniego delle attenuanti generiche a fronte dell’iter argomentativo,
appropriato ed esuastivo alla cui stregua la Corte d’appello ha analiticamente
messo in luce il complesso degli indizi gravi ed univoci a suffragio della
confermata responsabilità del prevenuto,peraltro gravato da numerosi precedenti
penali, anche specifici, ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 , a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende,
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2014.
epigrafe, resa a conferma di quella di primo grado con cui fu dichiarato