Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25431 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25431 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
CAMARDA ANTONINO N. IL 09/06/1967
avverso l’ordinanza n. 5357/2008 TRIB.SEZ.DIST. di EMPOLI, del
22/10/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA B01I;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.
ciptaf2„

(9c..,

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 30/05/2013

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 22 ottobre 2010 il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità dell’ordine di carcerazione
emesso in data 23/9/2010 dal Procuratore della Repubblica di Firenze nei confronti di Antonino
Camarda per l’esecuzione della pena inflittagli con la sentenza del 20/10/2009 dallo stesso
Tribunale, irrevocabile il 20/4/2010, perché non preceduto dalla notificazione dell’ordine di
sospensione di cui all’art. 656 cod. proc. pen., comma 5, frutto dell’erronea considerazione

4. Ordinava dunque l’immediata scarcerazione del condannato.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il quale lamenta violazione di legge in relazione al
disposto dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. c): il giudice dell’esecuzione non aveva,
infatti, tenuto conto che nella sentenza di condanna posta in esecuzione la recidiva contestata
era stata ritenuta sussistente e considerata nel bilanciamento implicito delle circostanze,
presupposto per la concreta determinazione della pena irrogata.
3.Con requisitoria scritta depositata il 15 gennaio 2013 il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.
1.In punto di fatto risulta documentato che con la sentenza del Tribunale di Firenze,
sezione distaccata di Empoli, del 20/10/2009, irrevocabile il 20/4/2010, Antonino Camarda è
stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato alla pena di mesi otto di reclusione ed
euro 300,00 di multa e che, sebbene gli fosse stata ritualmente contestata la recidiva
reiterata, non esclusa espressamente, all’atto di procedere al calcolo della sanzione da
irrogare, secondo quanto indicato nella motivazione, il Tribunale in concreto non ne aveva
tenuto conto e non aveva applicato per essa alcun aumento di pena rispetto a quella base;
aveva, infatti, proceduto al seguente calcolo: pena base anno uno e mesi quattro di reclusione
ed euro 600 di multa, ridotta di metà per il tentativo a mesi otto di reclusione ed euro 300,00
di multa.
1.1 Al riguardo, l’argomentazione del ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe
“fatto un bilanciamento implicito delle circostanze” risulta smentito dal fatto che quel giudice
aveva espressamente escluso di poter concedere qualsiasi attenuante, il che elimina anche la
possibilità che, per quanto non esplicitato, avesse condotto la comparazione tra circostanze di
valenza opposta, avendo al contrario per dimenticanza tenuto conto soltanto dell’aggravante di
cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., ma non della recidiva.
2. Sulla base di tale presupposto, risulta corretto ed aderente al disposto dell’art. 656
cod. proc. pen. il rilievo del giudice dell’esecuzione, per cui, soltanto quando il giudice ella
1

ti

della condizione del destinatario quale recidivo reiterato ai sensi dell’art. 99 cod. pen., comma

cognizione abbia realmente considerato e reso influente la recidiva sul calcolo della pena, potrà
farsi applicazione del disposto dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, che inibisce la
sospensione dell’esecuzione nei riguardi dei condannati a cui carico sia stata “applicata” la
recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., comma 4.
2.1 La giurisprudenza di questa Corte, sin dall’entrata in vigore della legge 5 dicembre
2005, n. 251, art. 9, che ha modificato il disposto dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, ha
ritenuto che l’operazione di “applicazione” della recidiva fosse ravvisabile nei casi in cui, non
giudice della cognizione con esplicazione di effetti sulla determinazione della pena con la
duplice possibilità del suo aggravamento, oppure del contenimento mediante l’elisione delle
conseguenze favorevoli derivanti dal riconoscimento di eventuali attenuanti quando posta in
rapporto di equivalenza con le stesse (Cass., sez. 4, n. 29989 del 26/6/2007, PG in proc.
Muserra, rv. 236944; sez. 1, n. 42326 dell’ 8/11/2007, Bortoluzzi, non massimata; sez. 1, n.
43019 del 14/10/2008, PM in proc. Buccini, rv. 241831; sez. 5, n. 21603 del 26/4/2010,
Musci, rv. 247956; sez. 1, n. 8113 dell’11/2/2010, Pedrazza, rv. 246384; sez. 1, n. 36704
dell’1/3/2011, non massimata).
2.2 A diverse conclusioni si è, invece, pervenuti quando la recidiva fosse ritenuta
subvalente rispetto alle circostanze attenuanti ( Cass., sez. 1, n. 34680 del 28/9/2006, PM in
proc. Glaudi, rv. 235270), perché anche in tal caso la stessa era resa improduttiva di effetti
sul trattamento sanzionatorio tanto da non essere stata “applicata”.
A tali principi si è attenuto scrupolosamente il Tribunale, sicchè alcun vizio è rinvenibile
nell’ordinanza impugnata; il ricorso va dunque respinto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2013.

soltanto era stata contestata formalmente con l’imputazione, ma era stata anche ritenuta dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA