Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25431 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25431 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI DONATELLA N. IL 06/11/1976
SPINELLI FILOMENA MANUELA N. IL 23/06/1985
DI ROCCO LIVIA N. IL 02/01/1948
avverso la sentenza n. 6114/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.48 ricorrenti GUARNIERI Donatella – SPINELLI Filomena Manuela – DI ROCCO
Livia
Motivi della decisione

Le imputate in epigrafe propongono

distinti ricorsi

per cassazione

(ancorchè di identico contenuto ) avverso la sentenza emessa il 10 aprile 2013
ex art. 444 cod. proc. pen.,dal GIP del Tribunale di Teramo in quanto ritenute

bis, 625 nn. 4 e 5 cod. pen., commessi in Teramo il 13 ed il 26 settembre 2012
nonchè il 2 ottobre 2012, in concorso tra loro, come alle stesse rispettivamente
ascritti in rubrica.
Lamentano le ricorrenti vizi motivazionali in punto al diniego di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen.
I gravami sono manifestamente infondati.
Giova rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
secondo cui l’obbligo della motivazione della sentenza di patteggiamento non
può non essere conformato alla particolare natura giuridica della stessa: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa
la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod.proc.pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (S. U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto ; S. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Né l’imputato può avere
interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha espressamente escluso la
sussistenza dei presupposti per far luogo al proscioglimento, atteso quanto
emerso dagli atti di indagine.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00,
ciascuna, a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a

i

responsabili di tre delitti di cui agli artt.61 n.5,110,99, comma 4 0 , 110, 624-

colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti singolarmente al

1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.

pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di euro

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