Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25430 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25430 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRANQUILLI DANIELE N. IL 21/05/1980
avverso la sentenza n. 595/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.43 ricorrente TRANQUILLI Daniele

Motivi della decisione

Deve giudicarsi inammissibile il ricorso in epigrafe proposto, per tramite del
difensore, dall’imputato, ritenuto responsabile, con doppia statuizione conforme,
nei gradi del giudizio di merito del delitto di cui agli artt.56, 624, 625 n. 4 cod.

Con memoria

depositata in cancelleria in data 14 maggio 2014, il

difensore,contestata l’inammissibilità rilevata in sede di esame preliminare, ha
insistito per l’accoglimento dello stesso.
Il proposto ricorso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e
adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti
criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime
di esperienza. In particolare la Corte d’appello ha sottolineato l’evidenza di indizi
precisi, gravi e concordanti a carico dell’imputato veduto dalla parte offesa
uscire dal bancone, dopo l’entrata in funzione della sirena, unitamente al proprio
portafogli caduto a terra, un metro dietro l’imputato in fuga.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q I\1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2014.

pen. commesso in Bagnaia, dal 12 aprile all’il giugno 2006.

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