Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25429 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25429 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO GIANLUCA N. IL 17/04/1974
avverso la sentenza n. 174/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.37 ricorrente CAPUTO Gianluca

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe,resa a conferma di quella di primo

lett.c) cod. strada atteso il riscontrato tasso alcoolemico pari a 1,70 gr./I. alla
prima prova ed a 1,72 gr./I.,alla seconda – commesso in Sassuolo il 19 luglio
2008 – ha interposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore,lamentando
la violazione dell’art. 186, comma 2 lett.c) cod. strada,attesa la mancata
produzione degli originali degli scontrini dell’alcooltest e dell’art. 186, comma 9bis cod. strada per omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità.
Con motivi aggiunti depositati in cancelleria il 26 giugno 2014, il difensore,
contestata la inammissibilità del ricorso rilevata in sede di esame preliminare,
ha peraltro insistito per l’accoglimento del proposto gravame.
Il ricorso è inammissibile, ex art.606, comma 3°, cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
La Corte d’appello di Bologna ha dato atto, con motivazione appropriata ed
esaustiva,perfettannente in sintonia con la corretta applicazione delle disposizioni
di legge di riferimento, che nulla induceva a dubitare della conformità agli
originali delle copie degli accertamenti in punto all’etilemia,svolti dalla Polizia
municipale ed ha altresì diffusamente e del tutto congruamente dato contezza
dell’ineccepibile rigetto della richiesta di conversione della pena di genere
detentivo e pecuniario (come irrogata all’imputato dal Giudice di prime cure )
nel lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 – bis cod. strada, in
ragione dell’obiettiva gravità del fatto, desumibile dall’entità, significativamente
elevata, dell’etilemia accertata e dell’immeritevolezza morale ( in difetto peraltro
di ogni effetto deterrente ) dimostrata dall’imputato, già condannato per tre
volte per lo stesso reato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

i

,< grado, l'imputato - giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2014.

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