Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25428 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25428 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASHI VALMIR N. IL 22/12/1990
avverso la sentenza n. 2833/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.30 ricorrente GASHI VALMIR

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto
d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv.Pretty Gorza del foro di

Catania con sentenza resa in data 5 febbraio 2013, della contravvenzione di cui
all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in Villorba il 2 aprile 2012.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da
difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in
spregio quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non
iscritto nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze
dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Ronia,lì 3 luglio 2014.

Treviso,per conto dell’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di

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