Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25427 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25427 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRUNAS GRUNOVS ALEXANDRES N. IL 15/11/1970
avverso la sentenza n. 7500/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.24 ricorrente GRUNAS GRUNOVS ALEXANDRES
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe – dichiarato responsabile dei
delitti di cui agli artt.110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. ( capo A ) e di cui agli
artt.56,110, 624-bis, 625 n. 2 ( capo B ) con doppia statuizione conforme nei
reclusione ed euro 400,00 di nnulta,così ridotta in grado d’appello, concesse le
attenuanti generiche dichiarate equivalenti all’aggravante ed alla recidiva
contestata e ritenuta la continuazione – è privo di specificità e quindi
inammissibile. Il ricorrente si limita a dolersi genericamente dell’eccessività del
trattamento sanzionatario applicato in misura superiore al minimo edittale, con
la “sentenza del giudice di primo grado “, evidentemente del tutto obliterando la
cospicua riduzione di pena, apportata dalla Corte d’appello.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
gradi del giudizio di merito e condannato alla pena di UN anno, mesi OTTO di