Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25426 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25426 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDINI DANIELE N. IL 01/07/1975
avverso la sentenza n. 9572/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.23 ricorrente BERNARDINI Daniele

Motivi della decisione

Il ricorso proposto, a mezzo del difensore, dall’imputato in epigrafe dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt.110, 624, 625 n. 2 cod. pen.,
commesso in Monterotondo il 16 maggio 2012, con doppia statuizione in

anno di reclusione ed euro 200,00 di multa – è basato su censure, peraltro
generiche, di difetto della motivazione in punto al diniego delle attenuanti
generiche ed in punto pena, comunque manifestamente infondati.
Deve quindi essere dichiarato inammissibile.
La Corte d’appello, con motivazione appropriata ed esaustiva, ha condiviso le
statuizioni della sentenza di primo grado, ribadendo l’ostatività al riconoscimento
delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena,in ragione della gravità
della condotta e della dimostrata intensità del dolo oltreché dei numerosi ed
anche specifici precedenti penali riportati dall’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

entrambi i gradi di giudizio di merito e per l’effetto, condannato alla pena di UN

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