Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25425 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25425 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOFFREDO PATRIZIO N. IL 22/11/1978
avverso la sentenza n. 369/2012 TRIB EZ.DIST. di TORRE DEL
GRECO, del 12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.11 ricorrente LOFFREDO Patrizio

Motivi della decisione

Deve giudicarsi inammissibile ex art. 606, comma 3° codice di rito il
ricorso proposto dall’imputato, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa a suo carico quale responsabile della contravvenzione di cui

2012.
L’atto di impugnazione enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità,
in punto responsabilità allorchè si invoca la ricorrenza della scriminante dello
stato di necessità, il cui apprezzamento sotto il profilo probatorio è rimesso alla
esclusiva competenza del giudice di merito di primo grado che ne ha escluso la
sussistenza in difetto di qualsivoglia giustificazione in tal senso dedotta
dall’imputato al momento del fatto di guisa da rivelarsi una scusante postuma.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

F’ Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

all’art. 116, commi 13°e 18° cod. strada,commessa in Torre del Greco il 6 marzo

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