Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25424 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25424 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DOMENICO N. IL 24/01/1976
DI ROCCO DOMENICO N. IL 30/12/1969
avverso la sentenza n. 5252/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.10 ricorrenti DI ROCCO Domenico n. 24 gennaio 1976 – DI ROCCO Domenico
n. 30 dicembre 1969

Motivi della decisione

Gli imputati in epigrafe propongono

distinti ricorsi

per cassazione

(ancorchè di identico contenuto) avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2013

responsabili: entrambi, del delitto di cui agli artt.56,99, comma 4 0 , 110, 624bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Corropoli il 12 settembre 2012 (capo A); il
DI ROCCO Domenico classe 1969,altresì di ulteriori due reati di cui agli artt.61
n. 2, 75 comma 2° D.I.vo n.159/2011, commessi in Corropoli,rispettivamente il
12 settembre ed il 21 settembre 2012 ( capi B e D ) nonché del delitto p.e.p
dagli artt. 110,99, comma 4°, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. ( capo C ), commesso
in Corropoli il 21 settembre 2012. Lamentano i ricorrenti vizi motivazionali in
punto al diniego di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
I gravami sono manifestamente infondati.
Giova rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
secondo cui l’obbligo della motivazione della sentenza di patteggiamento non
può non essere conformato alla particolare natura giuridica della stessa: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa
la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod.proc.pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (S. U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto ; S. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Né l’imputato può avere
interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha fatto analitico riferimento agli atti
contenuti del fascicolo del P.M., dai quali non emergeva alcun elemento a
dimostrazione dell’innocenza degli imputati.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00,

ex art. 444 cod. proc. pen.,dal GIP del Tribunale di Teramo in quanto ritenuti

ciascuno, a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000 ).

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.

PQM

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