Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25423 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25423 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARISOV IVAYLO N. IL 04/12/1979
avverso la sentenza n. 27/2013 TRIBUNALE di LODI, del 01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.9 ricorrente BARISOV IVAYLO
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lodi in
composizione monocratica, in quanto ritenuto responsabile del delitto di furto di
Jenner il 23 gennaio 2013, lamentando il vizio di erronea applicazione della legge
penale in relazione alla qualificazione giuridica del reato commesso in delitto
consumato anziché tentato.
Il gravame è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica
del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale: ipotesi neppure prospettata dal ricorrente ( cfr.,ex mu/tis: Sezione VII,
21 dicembre 2009, El Hanana). Ebbene, nel caso di specie, il Giudice a quo ha
dato espressamente atto che, alla stregua delle risultanze di fatto, corretta era la
qualificazione giuridica del delitto di furto consumato pluriaggravato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.
cui agli artt. 110,624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.,connmesso in Mulazzano viale