Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25422 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25422 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRAGLIA SEBASTIANO N. IL 03/01/1941
avverso la sentenza n. 1930/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n. 3 ricorrente MIRAGLIA Sebastiano
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto dal difensore nell’interesse
dell’imputato – giudicato responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi
del giudizio di merito, del delitto di cui all’art. 590 cod.pen. commesso in Noto il
18 febbraio 2007 e per l’effetto condannato dalla Corte d’appello di Catania alla
pena di mesi due di reclusione – va giudicato inammissibile.
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva valutazione del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune
da vizi logico – giuridici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in
un ragionamento rigorosamente ancorato alle incontestabili risultanze probatorie
costituite dalle deposizioni della parte offesa e dalle successive ricognizioni
fotografiche dell’imputato effettuate dalla predetta parte offesa ed anche dal
verbalizzante; dall’acclarata compatibilità delle tracce di vernice rilevate nella
parte posteriore della vettura tamponata, con quelle dei veicolo investitore ed
infine dalla tipologia delle lesioni subite ( distorsione del rachide cervicale )
logicamente compatibili con la denunziata dinamica del tamponamento: il tutto
ad inconfutabile dimostrazione della sostanziale attendibilità della parte offesa,
apoditticamente messa in dubbio dal ricorrente. Né appare viziata la motivazione
della sentenza impugnata in punto pena laddove, evidenziando la condotta
materiale dell’imputato (datosi alla fuga dopo il tamponamento ), si è ritenuto di
optare per la pena di genere detentivo,ancorchè in misura prossima al minimo
edittale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto