Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25421 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25421 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARAMUCA ARTUR N. IL 27/06/1977
avverso la sentenza n. 75/2011 TRIBUNALE di LIVORNO, del
05/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.2 ricorrente KARAMUCA Artur

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ricorre personalmente per cassazione avverso la
sentenza emessa il 5 aprile 2011 dal Tribunale di Livorno ex art. 444 cod. proc.

cod.strada, commesso in Livorno il 27 agosto 2009.
Il ricorso &inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per insussistenti vizi di violazione di legge in relazione al mancato
proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.ex muitis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie, neppure viene prospettato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2014.

pen., in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 7

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