Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25420 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25420 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI SALVO N. IL 04/07/1983
avverso la sentenza n. 2530/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.1 ricorrente VALENTI Salvo
Motivi della decisione
Il ricorso
proposto, a mezzo del difensore, dall’imputato in epigrafe –
riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Catania con sentenza 9 maggio 2012
della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e 13°, commessa in Catania
specificità e quindi va giudicato inammissibile. Il ricorrente si limita invero a
dedurre in astratto, insussistenti vizi di difetto della motivazione in riferimento
alla mancata indicazione delle prove poste alla base della decisione, a fronte del
richiamo esaustivo, ancorchè succinto, alla documentazione acquisita, esplicitato
dalla sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
il 12 settembre 2009 e condannato alla pena di giustizia – risulta privo di