Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25419 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25419 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBINO STEFANIA N. IL 10/04/1973
avverso la sentenza n. 9162/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.184 ricorrente ALBINO Stefania

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputata – giudicata responsabile,
con doppia statuizione conforme nei gradi di merito, del delitto di cui agli
artt.110 cod.pen., 73, commi primo e sesto d.P.R. n. 309/1990 commesso in

difensore, deducendo vizi della motivazione in relazione al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla sproporzione per eccesso della
pena, ancorchè ridotta in grado d’appello elidendo l’aumento applicato dal
Giudice di prime cure in ragione della ritenuta recidiva.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
La Corte d’appello di Napoli ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in ordine al diniego sia delle attenuanti generiche che di una riduzione
della pena in misura prossima ai minimi edittali, in particolare rimarcando
l’immeritevolezza della prevenuta ad un qualsiasi trattamento più favorevole,
avuto riguardo ai precedenti penali specifici riportati ed alla gravità e
pericolosità della condotta in rapporto al ruolo di spicco da costei rivestito
nell’organizzazione e nell’attuazione pratica dell’attività di spaccio, ritenendo
ineccepibilmente subvalenti le condizioni di particolare disagio economico in cui
pareva versare l’imputata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.

Napoli l’ 11 marzo 2010 – ha interposto ricorso per cassazione, per tramite del

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