Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25418 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25418 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BULKU KLAID N. IL 16/04/1984
avverso la sentenza n. 12400/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.166 ricorrente BULKU KLAID
Motivi della decisione
L’imputato di cui in epigrafe ricorre personalmente per cassazione avverso
la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Venezia ha applicato la pena
ex art. 444 cod. proc. pen. ritenendolo responsabile del reato ascrittogli, di cui
14 dicembre 2012, disponendo altresì 1.1~57 la confisca del danaro e
dell’automobile in sequestro.
Si duole il ricorrente della violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. per l’omessa
motivazione in ordine al denegato riconoscimento di cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc.pen. nonché della violazione dell’art. 240 cod. pen. in
relazione alla disposta confisca.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto alla prima censura proposta, va rilevato che, come
ripetutamente
affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis S. U. 27 settembre 1995, Serafino),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti,
la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze
ed il giudizio di bilanciamento, la cdngruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 cod.proc.pen.). Non è consentito,
dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni
in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio tantopiù che ,nella concreta fattispecie, il
Primo Giudice ha specificamente motivato l’insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione dell’art. 129 cod. proc.pen. sul rilievo che l’ingente
quantitativo di sostanza stupefacente fu rinvenuto a bordo della vettura
condotta dallo stesso imputato.
In relazione all’altra doglianza, deve osservarsi che la corretta motivazione della
sentenza impugnata a sostegno della disposta confisca del danaro e del veicolo
in sequestro,rispettivamente, quale evidente provento di tale delittuoso
commercio e quale strumento per la consumazione del delitto, è da ritenersi
agli artt. 73,comma 1 – bis e 80 comma 2° d.P.R. n. 309/90,cornmesso in Strà il
immune dalle censure invero del tutto generiche ed apodittiche proposte dal
ricorrente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla Volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).