Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25417 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25417 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENNOIA DONATO N. IL 04/03/1976
avverso la sentenza n. 22042/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CANOSA DI
PUGLIA, del 11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.162 ricorrente MENNOIA Donato

Motivi della decisione

Il ricorso

proposto

dal difensore dell’imputato di cui in epigrafe

riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Trani in composizione monocratica,
della contravvenzione prevista dall’art. 116, commi

10 e 13° cod. strada,

della specificità dei motivi. Va quindi giudicato inammissibile.
Il difensore si limita

a lamentare, in astratto ed in termini assolutamente

apodittici, insussistenti vizi motivazionali e di violazione di legge, censurando
l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato
motoveicolo privo di patente )

(colto alla guida di

con argomentazioni prive di contenuto di

specifica critica delle statuizioni della sentenza impugnata, congruamente
motivata nonché dolendosi, negli stessi termini assolutamente generici, della
mancata verifica, ex art. 70 cod. proc. pen., delle condizioni di imputabilità del
prevenuto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q NI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 4 giugno 2014.

commessa in Canosa di Puglia il 28 giugno 2009 – risulta privo del requisito

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