Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25415 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25415 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CISTERNINO AUGUSTO N. IL 09/09/1975
avverso la sentenza n. 66/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.148 ricorrente CISTERNINO Augusto
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe,resa a conferma di quella di primo
grado, l’imputato – giudicato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2
lett.c) e 2-sexies cod. strada, commesso in L’Aquila ad ore 3,20 del 22 agosto
della motivazione in punto alla mancata applicazione dell’art. 186, comma 9-bis
cod. strada e delle attenuanti generiche
Il ricorso è inammissibile, ex art.606, comma 3 0 , cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
La Corte d’appello di L’Aquila ha dato atto, con motivazione adeguata ed
esaustiva,perfettamente in sintonia con la corretta applicazione delle disposizioni
di legge di riferimento, che alla conversione della pena di genere detentivo e
pecuniario ( irrogata all’imputato dal Tribunale di L’Aquila ) nel lavoro di pubblica
utilità previsto dall’art. 186, comma 9 – bis cod. strada, ostaval’obiettiva gravità del fatto, desumibile dall’entità, significativamente elevata,
dell’etilemia accertata in 2.04 gr./I, alla prima prova ed in 1,97 gr./I.,alla
seconda, tant’è vero che all’imputato fu irrogata una pena proporzionalmente
elevata. Identiche ed ineccepibili considerazioni erano alla base del diniego
delle attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2014.
2009 – ha personalmente interposto ricorso per cassazione lamentando vizi