Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25414 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25414 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLI ALDO N. IL 16/01/1968
avverso la sentenza n. 4596/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.144 ricorrente CAVALLI Aldo

Motivi della decisione

Deve giudicarsi

manifestamente infondato e quindi inammissibile il

ricorso proposto dall’imputato, tramite il difensore, avverso la sentenza di cui in
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epigrafe,resa dalla Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa

responsabile del delitto di cui all’art. 589 cod. pen.,commesso in Roma il 6
febbraio 2010 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Lamenta l’imputato vizi della motivazione della sentenza impugnata, in relazione
al diniego delle attenuanti generiche benchè, con apparato argomentativow
congruo, perspicuo ed assolutamente coerente con le risultanze, la Corte
distrettuale abbia dato contezza del proprio convincimento in condivisione delle
statuizioni della sentenza di primo grado laddove si è fatta corretta applicazione
degli artt. 133 e 62-bis cod.pen., in ragione dell’elevato grado della colpa (
avendo l’imputato provocato la morte del conducente della vettura antagonista
per invasione dell’opposta corsia a cagione dell’eccessiva velocità, in presenza di
forte temporale ) e della negativa personalità del ricorrente ( gravato da dieci
condanne definitive per vari reati ).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2014.

dal GIP del Tribunale di Roma che, in esito a giudizio abbreviato, lo dichiarò

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