Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25413 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25413 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANCAMPIANO ALFONSO N. IL 26/02/1964
avverso la sentenza n. 135/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
9=_
Ds. ,um
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.135 ricorrente STANCAMPIANO Alfonso

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato avverso la
sentenza di cui in epigrafe ( resa a conferma di quella di primo grado con cui fu
dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt.99, comma 4°,110, 624-bis

privo del requisito della specificità dei motivi e perché basato su censure in punto
responsabilità, comunque non dedotte con i motivi d’appello. Il ricorrente si
limita ad articolare vizi della motivazione e vizi di violazione di legge nell’erronea
rappresentazione che la sentenza impugnata non conterrebbe l’esame di alcuni
punti rilevanti del procedimento ( non meglio specificati ) in ordine alla
partecipazione del ricorrente all’esecuzione del reato; donde le lacune
argomentative poste alla base del convincimento colpevolista di entrambi i
giudici di merito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 , a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

F’ Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende,
Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2014.

cod. pen, commesso in Palermo l’11 dicembre 2012) è inammissibile perchè

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