Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25409 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25409 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE ROBERTO N. IL 05/01/1985
avverso la sentenza n. 547/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.115 ricorrente MILONE Roberto

Motivi della decisione

L’imputato propone personalmente ricorso avverso la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, in quanto responsabile
del delitto di cui agli artt.110,624,625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. commesso in

q

in punto alla

mancata assoluzioner all’ erronea qualificazione giuridica del fatto,a1 diniego delle
attenuanti generiche ed all’eccessiva quantificazione della pena.
Osserva il Collegio che è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una
volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti
prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla
entità e modalità di applicazione della pena ,salvo che non si versi in ipotesi di
pena illegale (ex multis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana): censura
neppure dedotta nel caso di specie.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 4 giugno 2014.

Messina l’ 8 marzo 2012, lamentando vizi di violazione di legge

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