Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25408 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25408 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOLOSI GRAZIANO N. IL 14/11/1977
avverso la sentenza n. 9604/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.111 ricorrente NICOLOSI Graziano

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte d’appello di
ROMA a conferma di quella di primo grado con cui l’imputato

NICOLOSI

Graziano fu dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7

personalmente interposto ricorso per cassazione, riservando la redazione dei
motivi al difensore nominato.
Il ricorso va giudicato inammissibile,

ex art. 591, comma 1, lettera c),in

relazione all’art. 581 cod.proc.pen., per omessa deduzione dei motivi
dell’impugnazione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.

cod. pen., commesso in Ostia Lido il 12 luglio 2008, lo stesso prevenuto ha

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