Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25406 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25406 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTALTO AGOSTINO N. IL 20/09/1988
avverso la sentenza n. 136/2013 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.100 ricorrente MONTALTO Agostino
Motivi della decisione
L’imputato
ricorre a mezzo del difensore per la cassazione della
sentenza di cui in epigrafe, emessa dal Tribunale di Marsala, ex art. 444 cod.
proc. pen.in quanto responsabile del delitto di cui agli artt. 99, 624-bis cod. pen.,
commesso in Mazara del Vallo il 17 settembre 2012, lamentando vizi di
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed al calcolo della pena applicata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.ex mu/tis: Sez. VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie,neppure viene prospettato.
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte
peraltro, nel caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione della succitata disposizione normativa alla stregua del
contenuto della notizia di reato redatta dai Carabinieri di Mazara del Vallo.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Ronna,lì 7 giugno 2014.
violazione di legge e di difetto della motivazione in relazione alla mancata