Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25405 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25405 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARONE AMEDEO GIUSEPPE N. IL 11/07/1972
avverso la sentenza n. 203/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.99 ricorrente BARONE Giuseppe

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato – riconosciuto
responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito,
della contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2 lett.c) e 2-sexies cod. strada.

manifestamente infondato.
Va quindi giudicato inammissibile.
Il ricorrente si limita a dedurre,senza valenza di puntuale critica alle statuizioni
della sentenza impugnata in punto responsabilità, insussistenti vizi
motivazionali, contestando genericamente ed apoditticamente l’inattendibilità
l’esito dell’ accertamento dello stato di ebbrezza, eseguito con l’etilometro,a
causa delle aggiunte a penna apportate dai verbalizzanti alle risultanze degli
scontrini,a fronte peraltro della deposizione di uno di costoro ( richiamata dalla
Corte d’appello ) che ha riferito dell’inequivoca sintomatologia manifestata
dall’imputato all’atto del controllo.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende della somma
Così deciso in Rorna,lì 7 giugno 2014.

e condannato alla pena di giustizia risulta privo di specificità oltreché

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