Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25404 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25404 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTINARI ELVIRA N. IL 01/09/1958
avverso la sentenza n. 923/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.97 ricorrente PRESTINARI Elvira

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputata avverso la sentenza di condanna di cui
in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale responsabile della contravvenzione
di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada,commessa in Cattolica il 22

Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune
da censure logiche, avendo messo il rilievo la ineccepibile insussistenza dei
presupposti di fatto della sussistenza della invocata scriminante dello stato di
necessità. Invero l’imputata, onde non rendersi responsabile della
contravvenzione ascrittale per sottrarsi alla potenziale aggressione del coniuge,
avrebbe ben potuto chiamare i Carabinieri ovvero fuggire in sella al ciclomotore
che usava abitualmente, sul rilievo peraltro della inverosimiglianza della riferita
assenza del Carabiniere che la ” tutelava”.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7 — 13 giugno
2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 4 giugno 2014.

agosto 2010 è inammissibile ex art. 606, comma 3° codice di rito.

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