Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25403 del 04/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25403 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRESAN WAINER N. IL 09/07/1986
avverso la sentenza n. 1098/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.94 ricorrente TORRESAN Wainer

Motivi della decisione

Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi inammissibile il
ricorso per cassazione proposto dall’imputato, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe con cui fu riconosciuto responsabile della

Treviso il 13 dicembre 2011 e per l’effetto condannato alla pena di euro 2.000,00
di ammenda, concesse le attenuanti generiche.
Il prevenuto deduce insussistenti vizi di violazione di legge in punto pena, invero
congruamente determinata dal Giudice di prime cure

ex art. 133 cod.pen.,in

misura pressoché pari al minimo edittale ed ineccepibilmente ridotta per effetto
del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Rorna,lì 4 giugno 2014.

contravvenzione di cui all’art. 116, commi 13° e 18° cod. strada, commessa in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA