Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25402 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25402 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE ANGELO N. IL 02/10/1967
avverso la sentenza n. 302/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.91 ricorrente COMUNE Angelo

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato – dichiarato
responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito,
dei delitti continuati di cui all’art. 624 cod. pen. (capo A ) e di cui all’art. 495

condannato dalla Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, alla pena di mesi SETTE di reclusione ed euro 200,00 di multa – è
basato su presunte violazioni dell’art. 606 lett.e) cod. proc.pen., in punto
pena,peraltro generici e comunque manifestamente infondati. Deve quindi
essere dichiarato inammissibile.
La Corte d’appello, diversamente da quanto obiettato dall’imputato, ha
rideterminato congruamente la pena, riconoscendogli le attenuanti generiche (
denegate dal Giudice di prime cure).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.

cod. pen ( capo B ), commessi entrambi in Pescara il 22 maggio 2006 e

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