Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25401 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25401 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORVINO DOMENICO N. IL 01/04/1953
LEONETTI FELICETTO N. IL 09/09/1961
avverso la sentenza n. 12461/21141 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.87 ricorrenti CORVINO Domenico – LEONETTI Felicetto
Motivi della decisione
Gli imputati in epigrafe propongono personalmente distinti ricorsi per
cassazione avverso la sentenza resa in data 16 ottobre 2012 dalla Corte
d’appello di Napoli a conferma di quella emessa il 29 giugno 2011 dal
Tribunale di S.Maria Capua Vetere con la quale furono entrambi riconosciuti

pen.,connnnesso in Castelvolturno il 2 febbraio 2011 e per l’effetto condannati rispettivamente – alla pena di UN anno,nnesi OTTO di reclusione ed euro 240,00
di multa,ritenuta la contestata recidiva semplice ed alla pena di anni DUE di
reclusione ed euro 400,00 di multa.
Il Corvino si duole di vizi di violazione di legge e di vizi motivazionali in punto
all’omessa assoluzione, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed
alla sproporzione per eccesso della pena irrogata.
Il Leonetti lamenta vizi motivazionali della sentenza impugnata in punto
all’affermazione di penale responsabilità ed al mancato rilievo di cause di
proscioglimento ex art. 129 codice di rito.
I ricorsi vanno giudicati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in
sede di legittimità e perché privi del requisito della specificità.
Il gravame del Corvino enuncia invero censure in punto responsabilità, non
consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la
valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio: profili
del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché
basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su
condivisibili massime di esperienza. In particolare la Corte d’appello
evidenziato indizi di colpevolezza precisi, gravi e concordanti

ha

a carico

dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli, essendo stato tratto in arresto dai
Carabinieri perché sorpreso allorchè, ai comandi di un escavatore meccanico
estraeva dal terreno demaniale circostante una vecchia idrovora in disuso,gestita
dal Consorzio di bonifica del Volturno,alcune travi di ferro destinate a sostenere
le paratie di ferro, già divelte. Il Leonetti, abusivamente qualificatosi proprietario
del terreno, fu altresì arrestato in quanto notato in quello stesso luogo con il
furgone di sua proprietà destinato al trasporto delle suddette travi; donde la
pacifica correità nel fatto per aver contribuito alle operazioni di escavazione e di
rimozione dei materiali ferrosi ancorchè non si fosse ancora realizzato
l’impossessamento del maltolto.

responsabili del delitto di cui agli artt.110,56 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod.

La Corte d’appello ha inoltre del tutto congruamente motivato il diniego al
Corvino delle attenuanti generiche sul rilievo dei gravi precedenti penali e della
sottoposizione a misura di prevenzione, con la logica conseguente conferma della
congruità della pena irrogata.
Quanto al Leonetti, osserva il Collegio che questi si limita ad eccepire vizi
motivazionali in punto responsabilità, del tutto genericamente ed astrattamente
riferiti alla sentenza impugnata invece corredata da esaustivo e puntuale

proscioglimento, a fronte peraltro di doppia statuizione conforme di condanna nei
gradi di merito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00
ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.

apparato argonnentativo a suffragio dell’esclusione di qualsivoglia causa di

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