Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2540 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2540 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TEMPO MAURIZIO N. IL 23/09/1960
avverso la sentenza n. 243/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazi ne fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
TEMPO Maurizio ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,
che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia
inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione:
1.
in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che, essendo uscito dall’abitazione, per comperare generi alimentari, avrebbe agito senza dolo;
in ordine alla pena, assumendo che non è stata effettuata la riduzione corrispondente alla riconosciuta seminfermità mentale.
§2
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo, perché la sentenza impugnata si è attenuta all’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura del movente che ha determinato
l’allontanamento abusivo non incide sulla sussistenza del dolo generico.
Il secondo, perché l’attenuante della seminfermità è stata ritenuta, in concorso con le attenuanti generiche, equivalente alla recidiva reiterata infraquinquennale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.
2.