Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2540 del 03/12/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2540 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARINO GIUSEPPE N. IL 18/02/1954
avverso la sentenza n. 2174/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. nel o
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 03/12/2015
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in fatto
1. Con sentenza in data 26.2.2015 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la
sentenza del Tribunale di Castrovillari pronunciata il 5.2.2014 di condanna di Marino
Giuseppe alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art.186,
comma 2, lett.b cod.str.).
2. La Corte territoriale evidenziava che la prova della responsabilità dell’imputato
era emersa dalla testimonianza resa dall’agente della Polizia Stradale sulle condizioni
dell’accertamento condotto mediante etilometro che aveva rilevato un tasso alcolemico di
1,05 g/I; rigettava l’eccezione di nullità sella sentenza di primo grado per l’omesso esame
di un testimone a discarico atteso che in sede di gravame non era stata richiesta la
riapertura dell’istruttoria dibattimentale; riteneva non concedibili le attenuanti generiche
in considerazione della gravità del fatto.
3.
Propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge sostanziale e
processuale e vizio motivazionale per omessa escussione del teste indicato in lista,
applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida già
disposta dal Prefetto, insussistenza di elementi di colpevolezza del reato contestato,
mancata concessione delle attenuanti generiche, decorrenza del termine di prescrizione
risalendo il fatto al 20.6.2010.
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4. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.
Come emerge dalla motivazione della sentenza di appello, di cui si è già fatto
cenno in narrativa, la Corte ha congruamente esposto le ragioni su cui ha fondato il
giudizio di colpevolezza e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
ed ha applicato, come per legge, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida.
La declaratoria di inammissibilità preclude la valutazione del decorso del termine
prescrizionale, che comunque non appare maturato attesa la sospensione dal 14.11.2011
al 19.2.2013 per adesione del difensore ad una astensione dalle udienze.
Alla odierna pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015
Il Consigli
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Il Presidente
psicofisiche in cui versava il Marino al momento del controllo e dall’esito