Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 254 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 254 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIPPOLIS FRANCESCO N. IL 26/07/1964
avverso la sentenza n. 1415/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisione di primo grado con la quale il Tribunale della stessa sede, all’esito del giudizio
abbreviato, aveva condannato Francesco Lippolis per il reato di cui all’art. 9, comma 2,
legge 1423 del 1956, perché in più occasioni si accompagnava con persone pregiudicate.
Riteneva infondata l’impugnazione avuto riguardo alla abitualità delle frequentazioni
con soggetti pregiudicati, atteso che ai fini della configurabilità del reato non è necessaria
una costante ed assidua relazione interpersonale essendo sufficiente la reiterata

2. Propone ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando la violazione di legge.
Lamenta che non può configurarsi il reato trattandosi di incontri occasionali e dilatati
nel tempo, benché reiterati, che sono cosa diversa dall’abituale accompagnarsi a soggetti
pregiudicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
E’ manifestamente infondato il rilievo in ordine alla sussistenza dell’abitualità delle
frequentazioni con soggetti pregiudicati; la Corte territoriale, facendo corretta
applicazione dei principi di diritto affermati in più occasioni da questa Corte, ha
espressamente evidenziato che risultava accertato che si tratta di ripetute frequentazioni
in un arco temporale determinato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2013.

frequentazione.

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