Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25399 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25399 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRRI SEBASTIANO N. IL 01/06/1962
avverso la sentenza n. 701/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.80 ricorrente PIRRI Sebastiano

Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto, per tramite del difensore,
dall’imputato – ritenuto responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi
del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 56, 61 n.5,624, 625 n.7 cod.
pen. commesso in Fondachelli Fantina il 16 dicembre 2011 – è inammissibile.

concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio esclusivamente rimessi al giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare la
Corte d’appello ha sottolineato l’evidenza di indizi precisi, gravi e concordanti a
carico dell’imputato, colto dai Carabinieri verso le ore 2,30 della notte del 16
dicembre 2011, nelle vicinanze del cantiere ove si erano già verificati furti di
gasolio, mentre trasportava, a bordo della propria autovettura, otto taniche
vuote,di diversa capienza oltre ad un tubo di gomma, una tenaglia ed una
mazza: il tutto impregnato di gasolio; donde l’ineccepibile e logica ricorrenza
della già avvenuta predisposizione di tutto l’occorrente per realizzare il delitto di
furto. Ed ha la Corte d’appello altresì motivato circa la ricorrenza di un tentativo
punibile, in ragione della dimostrata univocità degli atti, a prescindere dall’inizio
dell’esecuzione della condotta tipica di impossessamento, con esclusione della ”
desistenza volontaria “, avendo la presenza dei Carabinieri indotto l’imputato ad
interrompere l’azione delittuosa.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014.

Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto

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