Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25398 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25398 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAMPINI DAVIDE N. IL 07/12/1990
avverso la sentenza n. 3630/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.78 ricorrente STAMPINI Davide

Motivi della decisione

– giudicato

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett.b) e

2-sexies cod.

statuizione conforme di condanna nei gradi del giudizio di merito – ha
interposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,deducendo plurimi vizi
di violazione della legge penale nonchè vizi della motivazione.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato e perché proposto per motivi non specifici.
I Giudici di seconda istanza

hanno del tutto legittimamente proceduto

all’integrazione della motivazione della sentenza impugnata,evidenziando che
dal verbale di accertamenti urgenti risultava che l’imputato, prima di sottoporsi
ad alcooltest, ebbe a dichiarare di non volersi far assistere dal alcun avvocato;
donde l’assoluta legittimità degli esiti dell’alcooltest e la conseguente
affermazione di penale responsabilità.

Egualmente ineccepibile

l’assunto

motivazionale della sentenza impugnata in punto alla durata della sospensione
della patente di guida, fissata nel minimo edittale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma stimata in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa
delle ammende della somma.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014.

strada, commesso in Daimine il 28 febbraio 2010 ad ore 5,50 circa, con doppia

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