Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25397 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25397 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GURIOLI ANDREA N. IL 27/04/1958
avverso la sentenza n. 2305/2012 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.70 ricorrente GURIOLI Andrea

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di FERRARA ha

cui all’art. 186, commi 2° lett. b) e 2 – sexies cod. strada, commesso in Ferrara
il 9 maggio 2012 ad ore 2,33 – 2,39, disponendo altresì la sospensione della
patente di guida per mesi DIECI.
Lamenta il ricorrente, con l’unico motivo dedotto, il vizio di

difetto di

motivazione in relazione alla disposta sospensione della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Diversamente dalle apodittiche e generiche critiche del ricorrente, nel caso di
specie il Giudice di prime cure ha, da un lato, fatto corretta applicazione del
precetto di cui all’art. 186, comma 2° lett. c) cod. strada e,dall’altro, ha reso
satisfattiva e congrua giustificazione della determinazione della durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,sul
rilievo del ” tasso alcoolico rilevato ”

di 1,10 gr./I. alla prima prova e di 1,80

gr./I., alla seconda.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.

applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto responsabile del reato di

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