Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25396 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25396 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE RAFFAELE N. IL 08/01/1975
avverso la sentenza n. 4387/2011 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.68 ricorrente GENTILE Raffaele

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione,

per tramite

del

difensore,

avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di Udine
ha applicato la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. quale

commesso in Tricesimo il 30 luglio 2011, disponendo altresì la revoca della
patente di guida.
Lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 69 cod. pen. e 186 commi 2 e 2-bis
cod. strada in punto all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Diversamente dalle critiche dedotte dal ricorrente,i1 Giudice di prime cure ha
fatto corretta applicazione del dettato dell’186, comma 2-bis cod. strada laddove
si dispone che, qualora il conducente in stato di ebbrezza alcoolica provochi un
incidente stradale ( come nel caso di specie ) la patente di guida è sempre
revocata.
Né in contrario rivestono alcuna rilevanza sia il fatto che con il decreto penale
opposto fosse stata comminata la sola sospensione dell’abilitazione di guida sia
la circostanza che siano state applicate le attenuanti generiche con criterio di
equivalenza rispetto alla contestata aggravante di aver cagionato un incidente
stradale,

ad

inconfutabile

riprova della

ritenuta

sussistenza della

stessa,incidendo il giudizio di bilanciamento esclusivamente quoad poenam.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.

responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2° lett. c) e 2-bis cod. strada,

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